COME COMPORTARSI SOTTO L'ASPETTO FISCALE?
Premessa: Tieni conto che è responsabilità del VIP informarsi e conformarsi alla legislazione fiscale vigente nel proprio Paese di residenza e noi come VIPs non possiamo fornire consulenza di tipo fiscale. Ogni informazione in materia fiscale eventualmente fornita da un VIP non deve essere mai essere intesa come consulenza legale o fiscale. È sempre opportuno rivolgersi al proprio consulente fiscale per ottenere risposta a quesiti specifici sulla propria posizione fiscale. Come puoi immaginare, la panoramica relativa agli aspetti fiscali dei vari Paesi del mondo dove il
DHSC opera, sarebbe inevitabilmente incompleta: la legislazione e le norme fiscali dei vari Paesi sono infatti soggette a continue modifiche. Pertanto sia il DHS che i suoi VIP, non possono garantire e non possono essere responsabili dell'accuratezza o completezza delle informazioni fornite in materia fiscale e dei risultati o delle conseguenze legate all'uso di eventuali informazioni fornite di propria iniziativa dai Membri del DHS Club. Per consulenze in materia fiscale o per ottenere risposta a quesiti tecnici sulla propria posizione fiscale, personalmente invito chiunque lo ritenga utile o quando sarà ora, a rivolgersi al proprio consulente fiscale. Come indicazione di massima, si può riferire quanto è stato consigliato ad alcuni VIP dai propri consulenti fiscali e cioè d'inserire nel modello della dichiarazione dei redditi annuale, nella casella "redditi diversi" il totale annuo dei redditi percepiti dal DHSC senza necessità di aprire una partita Iva. Sappi che dal tuo VIP Control Center, potrai mensilmente stampare il dettaglio dei redditi mensili percepiti, che potrai eventualmente archiviare per gli usi che riterrai opportuni. La tua attività DHSC si ritiene possa venire inquadrata quale
"Collaborazione meramente Occasionale".
Da varie fonti apprendiamo che:
Il profilo previdenziale delle prestazioni meramente occasionali è regolato dall’art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, che stabilisce l’obbligo di versamento contributivo quando, nel corso dell’anno solare (da 1/1 a 31/12), il collaboratore superi la soglia di euro 5.000,00 di reddito dalle prestazioni meramente occasionali. Tale soglia deve essere considerata una vera e propria soglia di esenzione (in pratica se nell’anno il reddito sarà di 6.000 euro i contributi verranno versati su 1.000 euro).
Attenzione la soglia non è da misurarsi sul compenso stabilito nel contratto, ma sul reddito che si andrà a dichiarare ed è riferita al cumulo di tutti i redditi da prestazioni meramente occasionali.
Il collaboratore è obbligato ad effettuare immediatamente ed in proprio l’iscrizione alla c.d. “gestione separata INPS” (L. 335/95) al superamento della soglia di reddito predetta.
Il collaboratore avrà l’obbligo di comunicare tempestivamente al committente l’avvenuto sorpasso di detta soglia, ma non dovrà comunicargli il suo reddito (si comunica che scatta l’obbligo e non che si hanno, sin a quella data, 5.001 euro di reddito).
Il profilo fiscale (imposte sui redditi) di dette prestazioni è disciplinato dall’art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 che definisce i redditi di collaborazione meramente occasionale quali “redditi diversi”. Tali redditi dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi annuale del collaboratore e concorreranno alla formazione del reddito complessivo al netto delle spese sostenute ed afferenti le prestazioni occasionali fornite. In pratica è concesso al collaboratore di detrarre le spese sostenute, ed opportunamente documentate, sostenute per rendere la prestazione.
Non si è a conoscenza che nessuna fonte ufficiale abbia mai precisato di che tipo di spese si tratti e, per questo motivo, nella normalità dei casi i consulenti tributari sono restii ad indicare tali spese a riduzione dei compensi nella dichiarazione dei redditi. Entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è percepito il compenso il committente potrà rilasciare su richiesta dell'interessato, una certificazione riassuntiva degli importi che ha erogato, delle ritenute e degli eventuali contributi versati. Il collaboratore utilizzerà tale certificazione per la compilazione della dichiarazione dei redditi. Riassumendo: COLLABORAZIONI OCCASIONALI:
Meramente (minime): reddito fino a 5 mila euro/anno => Redditi diversi ART. 67, comma 1, lett.I, D.P.R. 917/86 => Contribuzione INPS Non dovuta D. L. 269/03
Meramente (maxi): reddito superiore a 5 mila euro/anno => Redditi diversi ART. 67, comma 1, lett.I, D.P.R. 917/86 => Contribuzione INPS Dovuta solo per la parte che eccede i 5 mila euro D. L. 269/03
N.B.: le collaborazioni occasionali di entrambi i tipi NON hanno nulla a che vedere con l'IVA e quindi questa MAI dovrà essere applicata in nessun modo.
ATTENZIONE: questi suggerimenti non sono né sostituiscono una consulenza professionale e devono essere considerati solo quali sintesi personali della normativa vigente. Qualsiasi applicazione pratica da parte di “non addetti ai lavori” sarebbe opportuno superasse il vaglio di un consulente esperto in materia, che saprà anche valutare eventuali aggiornamenti nella normativa intervenuti tra la data di quanto qui esposto ed il caso concreto a lui sottoposto.