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SE ACQUISTO IN NEGOZI EXTRA-CEE DEVO PAGARE I DIRITTI DOGANALI?

Sotto il profilo doganale, la normativa comunitaria in vigore consente l'ammissione in franchigia dai diritti (dazio ed IVA) all'importazione per le spedizioni di merci di valore trascurabile a condizione che: * le merci spedite da un soggetto residente in un Paese che non fa parte dell’Unione Europea ad una persona che si trova nella Comunità, non superino il valore di 22 Euro per spedizione. (articolo 27 del Regolamento CEE n.918/83 e articolo 5 del DM n.489/97) Nel caso in cui non si verifichino le citate condizioni, invece, in linea generale, al momento dell'introduzione in Italia di merce con origine da un Paese extra UE, l'importatore dovrà provvedere al pagamento: * dei dazi (se previsti), che sono calcolati sul “valore della transazione” (valore comprensivo delle spese di trasporto e assicurazione) e le cui aliquote variano a seconda della merce che si intende importare; * dell'IVA (normalmente al 20%) calcolata sul “valore della transazione”, aumentato dell'eventuale aliquota daziaria. Si evidenzia, tuttavia, che è necessario stabilire con precisione la tipologia della merce, anche da un punto di vista merceologico, sia per l’applicazione dell’esatto trattamento daziario e fiscale, sia per accertare l’eventuale necessità di licenze o l’esistenza di limitazioni all'importazione; Informazioni utili in proposito si possono acquisire consultando il sito web di Agenzia Dogane, alla pagina "La Tariffa Doganale (TARIC)". Si fa presente comunque che la classifica definitiva della merce viene determinata direttamente dai funzionari doganali solo all'atto della presentazione della stessa in dogana.
 
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